(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti non osta all'ammissione d'ufficio delle prove, trattandosi di potere diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, ritualmente acquisite agli atti del giudizio di primo grado. Ne consegue che, essendo la "prova nuova" disposta d'ufficio funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi giā obbiettivamente presenti nel processo, non si pone una questione di preclusione o decadenza processale a carico della parte. (Nella specie, la produzione in appello della documentazione reddituale del coniuge dell'appellato č stata ritenuta ammissibile, atteso il carattere integrativo di quella prodotta in primo grado, relativa al solo assistito, ed essendone sorta la necessitā a seguito della precisazione dell'INPS, secondo cui l'assegno sociale in discussione non derivava dalla trasformazione del trattamento assistenziale legato all'inabilitā civile).