(massima n. 1)
In tema di poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro l'emanazione di ordine di esibizione (nella specie di documenti) č discrezionale e la valutazione di indispensabilitā non deve essere neppure esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio č svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza di ordine di esibizione non č sindacabile in sede di legittimitā, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalitā esplorativa.