(massima n. 1)
L'art. 421 c.p.c., il quale, per le cause soggette al rito del lavoro, stabilisce che il giudice indica alla parte l'eventuale irregolaritą di atti e documenti suscettibile di essere sanata, assegnando un termine per provvedervi, non trova applicazione quando detta irregolaritą sia stata gią espressamente eccepita dall'avversario, in tempo utile e che l'interessato possa porvi rimedio, dato che, in tale ipotesi, la relativa questione resta acquisita al dibattito e rimane di conseguenza superata la necessitą od opportunitą di quell'invito d'ufficio.