(massima n. 1)
Dal combinato disposto dei commi quinto e sesto dell'art. 420 c.p.c. (la cui interpretazione letterale induce a ritenere che le suddette disposizioni si riferiscano alle prove «costituende») nonché dalla duplice circostanza che nel codice di rito la perentorietą dei termini riferita agli atti č sempre espressamente prevista e che l'art. 421, comma primo, c.p.c. non prescrive la perentorietą del termine ivi contemplato, si desume che nel rito del lavoro il mancato rispetto del termine fissato dal giudice per l'integrazione della prova documentale non impedisce alla parte di procurarla anche dopo la scadenza di detto termine, essendo le prove precostituite soggette ad un regime diverso rispetto alle prove costituende.