(massima n. 1)
L'ordine di rinnovo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (disposto ai sensi dell'art. 421 c.p.c.) è provvedimento che corrisponde ad uno specifico modello processuale, potendo e dovendo essere emesso sempre che si verifichi la situazione normativamente considerata; ne consegue che l'atto che dispone la rinnovazione della notifica quando una rituale notifica vi sia già stata deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., perché discostantesi del relativo modello processuale (in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite) e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo (consistente nella valida instaurazione del contraddittorio), essendo tale scopo già stato raggiunto per la ritualità della notifica della quale è stata erroneamente disposta la rinnovazione. La nullità del suddetto atto si trasmette agli atti successivi che ne dipendono, onde non può negarsi l'interesse ad affermare che l'ordine di rinnovazione è stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite in chi, destinatario inottemperante del medesimo, abbia poi subito le conseguenze processuali della propria inottemperanza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto, in relazione a sentenza dichiarativa dell'improcedibilità dell'appello per inottemperanza all'ordine di rinnovo della notificazione dell'atto di impugnazione, ammissibile il ricorso per cassazione volto a dimostrare la ritualità dell'originaria notificazione, e perciò l'illegittimità dell'ordine di rinnovazione della stessa).