(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo per mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda è sanabile alla stregua dell'art. 164, quinto comma, c.p.c., ed in caso di mancata fissazione, da parte del giudice adito, di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda nonché in mancanza di una tempestiva eccezione del convenuto, ex art. 157 c.p.c., relativa al vizio dell'atto, deve ritenersi provata l'intervenuta sanatoria del ricorso nullo per il raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c.; in questo caso, ai fini dell'identificazione dell'oggetto della domanda (la cui impossibilità produce comunque l'inammissibilità della domanda stessa) il giudice di merito deve prendere in considerazione ogni elemento risultante dagli atti e dai documenti di causa, proveniente sia dall'attore che dal convenuto, e può anche chiedere chiarimenti alle parti.