(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, qualora il giudice abbia, nell'esercizio dei poteri d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., assegnato ad una delle parti un termine per porre rimedio alle irregolaritą riscontrate nella formulazione dei capitoli di prova, con l'invito ad una nuova formulazione degli stessi, tale termine deve ritenersi perentorio; ne consegue, in applicazione della particolare disciplina di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 420 c.p.c., la decadenza della parte dal diritto di far assumere le prove nell'ipotesi di mancata ottemperanza nel termine fissato.