(massima n. 1)
La notifica del ricorso per cassazione all'autoritą amministrativa anziché all'Avvocatura dello Stato č possibile solo nell'ipotesi eccezionale di cui all'art. 23, quarto comma della legge n. 689 del 1981, che permette all'autoritą, ed eventualmente all'organo periferico che ha emanato l'atto impugnato, di stare in giudizio per mezzo di un proprio funzionario; diversamente, qualora la P.A., parte del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, siasi costituita direttamente e attraverso un proprio dipendente nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., gli atti degli ulteriori gradi o fasi del giudizio devono essere notificati all'Avvocatura dello Stato.