(massima n. 1)
Nel nuovo rito del lavoro, che è caratterizzato dall'oralità, dall'immediatezza e dalla concentrazione degli atti processuali nonché dall'accentuata ufficialità del processo, la disciplina dettata dai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 414 c.p.c. — secondo la quale il ricorso deve contenere la determinazione dell'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda e l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi — non comporta che l'attore sia tenuto ad indicare nel ricorso anche i mezzi di prova concernenti la sussistenza delle condiciones iuris relative alla causa petendi, essendo l'attore tenuto a fornire la prova di esse solo dopo che detta sussistenza sia stata dal convenuto contestata con apposita e tempestiva eccezione. Pertanto, il datore di lavoro, che agisce per il riconoscimento della legittimità della sanzione inflitta al dipendente, non è tenuto ad indicare già nell'atto introduttivo del giudizio le prove della preventiva affissione del codice disciplinare, essendo esentato dall'onere di provare tale elemento costitutivo della domanda finché l'insussistenza di esso non sia dal lavoratore eccepita nella memoria di costituzione.