(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione nel ricorso di documenti tempestivamente depositati all'atto della costituzione in giudizio ed enunciati nell'indice del fascicolo costituisce una mera irregolaritą e non comporta la decadenza dalla produzione; qualora il convenuto, data l'omessa indicazione nel ricorso delle produzioni, non abbia preso visione del fascicolo dell'attore prima della formazione della sua memoria difensiva, potrą chiedere un termine per l'integrazione delle sue difese non appena venuto a conoscenza della produzione.