(massima n. 1)
Nel rito del lavoro deve essere esclusa la decadenza a carico della parte che, nel ricorso introduttivo del giudizio o nella memoria difensiva di costituzione, abbia omesso di dedurre il mezzo di prova riguardante una circostanza, anche se di valore determinante, che la parte stessa sia tenuta a provare, nell'ipotesi in cui la deduzione del suddetto mezzo di prova fosse, al momento del deposito dei suddetti atti, da ritenere superflua sulla base di una ragionevole presunzione di non contestazione del fatto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in una causa avente ad oggetto il diritto alla indennitą di maternitą, aveva ritenuto la parte decaduta dalla prova testimoniale relativa alla esistenza e alla durata del rapporto di lavoro, dedotta solo dopo che, in comparsa di costituzione, l'istituto previdenziale aveva contestato l'esistenza del rapporto malgrado la precedente iscrizione della ricorrente nell'elenco dei lavoratori agricoli).