(massima n. 1)
Nel rito del lavoro la nullitā del ricorso introduttivo per mancanza dei requisiti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c. č insanabile e rilevabile d'ufficio, e quindi č deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, la quale essendo coinvolto un error in procedendo deve procedere ad un esame diretto del ricorso.