(massima n. 1)
Nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso introduttivo — per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda — non è attività riservata al giudice di merito, ma è soggetta al controllo della Corte di cassazione, la quale — essendo coinvolto un error in procedendo — deve procedere ad un esame diretto del ricorso, atteso che rientra nella funzione nomofilattica della Suprema Corte l'esame della censura attinente la conformità di un atto processuale al modello individuato dal legislatore per la produzione di determinati effetti. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità del ricorso relativo a rivendicazioni economiche di un lavoratore subordinato benché, oltre alla specifica indicazione delle somme richieste, contenesse allegazioni fattuali relative alla suddivisione delle mansioni fra il ricorrente e altri dipendenti, alla sottoposizione al controllo tecnico e disciplinare e alla durata costante della giornata lavorativa).