(massima n. 1)
Nel processo del lavoro, qualora nel ricorso introduttivo non siano indicati ex art. 414, n. 4, analogamente a quanto stabilito per il giudizio ordinario dall'art. 163, n. 4 c.p.c. del codice di rito gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda e il giudice non abbia provveduto alla fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda, ex art. 164, comma quarto, c.p.c. (norma estensibile al processo del lavoro), atteso che i casi di nullitā del procedimento e delle sentenze si traducono in motivi d'impugnazione, in mancanza della deduzione in appello di tale error in procedendo del giudice di primo grado concernente la violazione dell'art. 164 cit. il relativo vizio non č rilevabile in sede di legittimitā essendo intervenuto sulla questione il giudicato interno. (Nella specie la Corte Cass., disattendendo le conclusioni del P.M., che aveva sollevato la detta questione, ha respinto il ricorso, escludendo che la fattispecie esaminata potesse rientrare nel sistema delle nullitā emendabili, previo rinvio ai giudici di merito, e confermando la nullitā del ricorso introduttivo di primo grado).