(massima n. 1)
Nel rito del lavoro l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, se non rilevata dal giudice, si converte in motivo di impugnazione della sentenza, onde non può essere rilevata dal giudice d'appello senza impulso di parte, in mancanza del quale la dichiarazione officiosa di nullità e di inammissibilità della domanda dà luogo al vizio di ultrapetizione.