(massima n. 1)
Nel nuovo rito del lavoro, per aversi nullitā del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non č sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma č invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimitā solo per vizi di motivazione.