(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità ai sensi degli artt. 414, 164 e 156 c.p.c., sempre che non si tratti di un'omissione formale, ma si verifichi la sostanziale impossibilità di individuare i suddetti elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione; tale nullità opera pregiudizialmente, dovendo essere dichiarata prima di ogni valutazione di merito anche nell'ipotesi di costituzione del convenuto, senza che, ai fini dell'integrazione del ricorso, possa essere utilizzata la documentazione allegata allo stesso ma non offerta in comunicazione e senza che, sulla valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 414 c.p.c., possa incidere la particolare natura ed organizzazione del convenuto (nella specie, ente previdenziale dotato di sistema informatico), giacché il ricorso introduttivo del giudizio non può essere apprezzato alla stregua di una richiesta di informative alla pubblica amministrazione e ciascun convenuto, indipendentemente dalla sua natura ed organizzazione, deve poter fruire di tutti gli elementi che consentono di individuare la pretesa in modo certo, atteso che le verifiche che egli possa eventualmente effettuare con l'ausilio del suo sistema informatico non hanno la finalità di integrare le lacune del ricorso avversario, bensì quella, esterna al giudizio, di trovare un riscontro, in funzione difensiva, a quanto già dovrebbe risultare dalla domanda.