(massima n. 1)
Nel giudizio del lavoro, l'adempimento da parte del ricorrente — lavoratore dell'onere di individuare con precisione nel ricorso i fatti allegati, necessario al fine di consentire un'efficace contestazione di essi da parte del convenuto — datore di lavoro, va valutato tenendo conto anche della concreta possibilità del datore di lavoro di avere conoscenza specifica dei fatti allegati, talvolta maggiore rispetto alla conoscenza del lavoratore, trattandosi di fatti attinenti all'organizzazione aziendale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito non avesse fatto corretta applicazione di tale principio, avendo ritenuto nullo il ricorso introduttivo nel quale si chiedeva la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno psico — biologico derivante dall'aver prestato attività lavorativa nei giorni destinati al riposo, perché privo di essenziali allegazioni fattuali relative alla individuazione delle giornate destinate al riposo nelle quali era stata prestata l'attività lavorativa).