(massima n. 1)
L'onere della determinazione dell'oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dall'art. 414, n. 3, c.p.c., deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di determinazione della giusta retribuzione, qualora l'attore indichi i relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre resta a tal fine irrilevante la mancanza di un'originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese, anche in considerazione della facoltà, dell'attore medesimo, di modificarne l'ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice, pure in ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere. (Nella specie la S.C., nel rigettare il ricorso, ha stimato corretta la decisione del giudice di merito il quale aveva ritenuto essere stato pienamente assolto da parte del lavoratore, l'onere di deduzione attraverso l'indicazione della retribuzione percepita in relazione alle mansioni svolte, nonché attraverso l'indicazione dell'insufficienza e della non proporzionalità della stessa, in particolare alla luce dei valori correnti riferibili a mansioni analoghe ).