(massima n. 1)
Nel rito del lavoro la nullitą del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, non ricorre ove si deducano pretesi errori di prospettazione in diritto e la mancata allegazione di fatti limitativi della pretesa invocata, trattandosi di elementi idonei ad incidere solo sulla fondatezza di merito della domanda. (Nella specie, la S.C., nell'affermare il principio di cui alla massima, ha rilevato che il giudice di merito, con motivazione adeguata, aveva ritenuto che dal ricorso introduttivo emergesse con certezza l'oggetto del contendere, costituito dalla pretesa di conservare e cumulare i compensi previsti per l'attivitą di team medico a quelli previsti dal d.P.R. n. 270 del 2000, mentre non assumeva rilievo che non fosse stato dedotto che l'Asl continuava a versare la quota originaria e che il ricorrente avesse invocato l'applicazione di una normativa entrata in vigore in epoca successiva).