(massima n. 2)
Qualora la parte, a norma dell'art. 414 c.p.c., abbia eletto domicilio presso la cancelleria del giudice adito, la ricezione degli atti che devono essere alla stessa notificati, non è compito esclusivo del cancelliere, ma ben può essere effettuata anche dal segretario, trattandosi di personale addetto all'ufficio, in quanto per la notifica di tali atti presso la cancelleria, questa ultima è presa in considerazione dalla norma in funzione del luogo in cui effettuare la notificazione e non per l'attività svolta dal cancelliere come tale, dal momento che la regolarità della notificazione è provata dalla relata dell'ufficiale giudiziario e non anche dall'attività del cancelliere.