(massima n. 1)
L'indicazione, nel ricorso introduttivo della parte attrice, ovvero nella memoria di costituzione della parte convenuta, della sede, quando la parte medesima sia una persona giuridica, secondo le prescrizioni dettate per le cause di lavoro degli artt. 414 e 416 c.p.c., deve ritenersi superflua, di modo che la sua omissione non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 58 disp. att. c.p.c., ove si tratti di un ente pubblico territoriale, essendo la sede di questo legalmente nota.