(massima n. 1)
L'omessa indicazione dell'organo rappresentativo di una società nel ricorso al pretore secondo il rito del lavoro (art. 414 c.p.c.), non è causa di nullità dell'atto a meno che non renda assolutamente dubbia l'individuazione del soggetto evocato in giudizio; né la diversa formulazione dell'art. 414 cit., rispetto all'art. 163 n. 2 c.p.c. (che invece fa obbligo all'attore di indicare nella citazione anche l'organo od ufficio che ha la rappresentanza legale della società) può dar luogo a questione di costituzionalità della norma per ingiustificata disparità di trattamento, giacché la mancata riproduzione nell'art. 414 della prescrizione contenuta nell'art. 163 n. 2 non comporta una diversa disciplina della rappresentanza giudiziale della persona giuridica. Né una diversa sanzione atteso che il legislatore ha recepito nel processo del lavoro il principio giuridico secondo cui anche nel rito ordinario la nullità dell'atto di citazione sussiste solo nel caso di incertezza nell'identificazione del soggetto evocato in giudizio e non già di incertezza afferente il presentante o l'organo.