(massima n. 1)
Non sussiste la nullitą dell'atto introduttivo del giudizio nel rito del lavoro per violazione dell'art. 414, n. 2, c.p.c. qualora il nome dell'attore (nella specie la denominazione della persona giuridica attrice) non risulti totalmente omesso o assolutamente incerto ma sia solo non correttamente indicato, per eventuale errore materiale, e tanto non determini alcuna incertezza nell'identificazione della parte attrice, considerato il tenore letterale del ricorso e degli atti nello stesso espressamente richiamati, né arrechi alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese.