(massima n. 1)
Con riferimento al procedimento di ingiunzione per crediti di lavoro o previdenziali, l'emanazione del decreto, sulla quale č competente il pretore in funzione di giudice del lavoro ai sensi degli artt. 637 e 413 c.p.c., č disciplinata dalle norme proprie del procedimento de quo, con la conseguenza che la disposizione, di cui all'art. 414 c.p.c., concernente i requisiti del ricorso introduttivo di controversie di lavoro non č applicabile alla domanda di decreto ingiuntivo; tale disposizione č invece applicabile, nella fase di opposizione, regolata dalle norme sul processo del lavoro, alla memoria difensiva del convenuto opposto la quale, attesa la posizione sostanziale di attore rivestita da quest'ultimo, deve rispettare le forma della domanda e deve pertanto contenere, fra l'altro, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva rigettato l'eccezione di nullitā del decreto ingiuntivo per difetto di indicazione degli elementi di cui all'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c. osservando che nel ricorso de quo era stato indicato non solo l'importo complessivo del credito, ma anche le singole voci che componevano tale importo con rinvio per relationem ad un prospetto allegato).