(massima n. 1)
Nel rito del lavoro le preclusioni previste dagli artt. 414 e 416 c.p.c. fanno riferimento alla posizione rispettivamente di attore o di convenuto assunta processualmente dalle parti. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolga con il suddetto rito, all'opponente vanno riferite le preclusioni di cui all'art. 414 cit., mentre all'opposto quelle di cui all'art. 416 cit. Il primo, infatti, ancorché assuma la posizione sostanziale di convenuto rispetto alla pretesa fatta valere dall'intimante, ha, in relazione alla proposta opposizione la posizione processuale di attore; il secondo, d'altra parte, pur assumendo la posizione sostanziale di attore in riferimento alla pretesa fatta valere, ha, rispetto all'opposizione, la posizione processuale di convenuto. Pertanto, qualora l'opponente faccia tempestivamente valere l'eccezione di prescrizione, incombe al creditore opposto far valere l'avvenuta interruzione della prescrizione, a pena di decadenza, con l'atto di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero con l'atto di appello avverso la sentenza che ha dichiarato la prescrizione. (Fattispecie relativa ad un credito dell'Inps per omissioni contributive).