(massima n. 1)
L'art. 414 c.p.c., pur non prevedendo tra gli elementi che il ricorso deve contenere, l'indicazione della procura e del procuratore né la sottoscrizione, deve intendersi integrato dalla disposizione generale contenuta nell'art. 125 c.p.c., secondo la quale, salvo che la legge non disponga diversamente, gli atti di parte, fra cui il ricorso, debbono essere sottoscritti dalla parte stessa se questa sta in giudizio personalmente oppure dal difensore munito di procura, necessariamente rilasciata prima della costituzione della parte e quindi — nel rito del lavoro — prima della proposizione del ricorso. Pertanto, il ricorso — al pari in generale dell'atto di citazione — che risulti sottoscritto, per la parte, da un procuratore legale territorialmente incompetente perché non iscritto in un albo dei procuratori del distretto nella cui giurisdizione trovasi il giudice adito, è da considerarsi invalido con la conseguente nullità assoluta del rapporto processuale che dall'atto ha avuto origine.