(massima n. 1)
Tenuto conto della sua formulazione e dell'intenzione del legislatore, quale rivelata dai lavori preparatori della disciplina del nuovo rito del lavoro (le cui caratteristiche essenziali si compendiano nell'oralità, nell'immediatezza e nella concentrazione degli atti processuali, nonché nell'accentuata ufficialità del processo, cui deve corrispondere una collaborazione intensa con il giudice), la norma dell'art. 414 nn. 3, 4 e 5 — secondo cui il ricorso deve contenere la determinazione dell'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, con le conclusioni relative, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi — ha carattere imperativo, sicché dall'inosservanza dei suoi precetti deriva la nullità del ricorso, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., con conseguente pronuncia d'inammissibilità del medesimo, conducendo invece la genericità delle difese del convenuto ad un giudizio d'infondatezza delle eccezioni da lui proposte.