(massima n. 1)
Il giudice, anche nel rito del lavoro, deve preliminarmente esaminare la sussistenza o no dei requisiti di validità del ricorso introduttivo, ai fini dell'ammissibilità della domanda, rispetto al merito delle pretese esposte nel ricorso stesso e deve perciò dichiararne la nullità ove, alla stregua dell'interpretazione complessiva dell'atto (censurabile, in sede di legittimità, solo per vizi di motivazione), lo ritenga privo della determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione degli elementi di fatti e di diritto della medesima; detta nullità opera pregiudizialmente, con l'ulteriore conseguenza che, sebbene il convenuto, oltre ad eccepire tale nullità, abbia anche contestato nel merito la fondatezza della pretesa, il giudice deve pronunciare l'inammissibilità della domanda e non già rigettarla nel merito.