(massima n. 1)
Nel rito del lavoro la competenza per territorio ha carattere inderogabile, comminando l'art. 413 c.p.c. la nullità delle clausole derogative della competenza stessa e l'art. 428 c.p.c. consentendo al giudice di rilevare l'incompetenza per territorio anche d'ufficio; né rileva in senso contrario che tale ultima norma ponga dei limiti temporali preclusivi alla facoltà del convenuto di eccepirla e al potere del giudice di rilevarla d'ufficio giacché tale prescrizione persegue solo una finalità di celerità del giudizio e di economia processuale e non intacca quindi il principio dell'inderogabilità della competenza. Consegue che, quando il convenuto eccepisca l'incompetenza per territorio e l'attore aderisca all'eccezione, il giudice non è vincolato dalla indicazione del giudice ritenuto competente dalle parti (e quindi non può, ex art. 38, terzo comma c.p.c., cancellare la causa dal ruolo), ma deve delibare l'eccezione e, se ritiene la sua incompetenza territoriale, deve pronunciare sentenza statuendo anche sulle spese processuali.