(massima n. 1)
In tema di competenza territoriale per le controversie del lavoratore parasubordinato, la clausola derogativa del foro del domicilio del prestatore d'opera č nulla ai sensi dell'art. 413, ultimo comma, c.p.c., anche se il giudizio venga instaurato successivamente alla cessazione del rapporto di collaborazione, non potendosi privare il lavoratore della garanzia che assiste la sua posizione quando egli faccia valere diritti derivanti dal rapporto estinto, talvolta esercitabili proprio a seguito dell'estinzione.