(massima n. 1)
Qualora il lavoratore agisca nei confronti di pił datori di lavoro, addebitando loro una attivitą coordinata di dequalificazione e "mobbing" chiedendo, quale effetto della condotta materia, al risarcimento dei danni, sussiste tra le domande una connessione eccedente quella del mero cumulo soggettivo tra causa prevista dall'art. 33 c.p.c., analoga semmai alle pił intense fattispecie di connessione prevista dagli artt. 31 e seguenti ovvero dall'art. 331 c.p.c., sicchč, inapplicabili i criteri di competenza inerenti al singolo rapporto di lavoro, opera il criterio residuale di cui all'art. 413, settimo comma, c.p.c., riferito al foro generale delle persone fisiche o giuridiche.