(massima n. 1)
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 1990, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 23 della L. 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, la competenza territoriale in ordine alle controversie di lavoro relative al personale di detto ente va determinata non in base al criterio del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, ma secondo la disciplina generale delle controversie di lavoro (art. 413 c.p.c.), con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 428, primo comma, c.p.c., l'eventuale incompetenza del giudice adito può dal convenuto essere eccepita solo nella memoria difensiva di cui all'art. 416 dello stesso codice.