(massima n. 1)
In tema di competenza territoriale per le controversie relative a dipendenti pubblici, il quinto comma dell'art. 413, c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80), nel prevedere la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente č addetto, deve essere inteso nel senso che la individuazione del foro speciale per le controversie dei dipendenti pubblici ha carattere esclusivo e non concorrente.