(massima n. 1)
Ai sensi del comma 4 dell'art. 413 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 1 della L. 11 febbraio 1992, n. 128, che, per le controversie previste dal n. 3 dell'art. 409 dello stesso codice, stabilisce la competenza del giudice «nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'art. 409», tale foro, che ha carattere esclusivo e la cui previsione è ispirata ad esigenze di tutela del lavoratore parasubordinato, deve essere identificato con riguardo al domicilio in cui si svolge o si è svolta l'attività del lavoratore medesimo, dovendo escludersi, nel caso di rapporto già cessato, la possibilità di riferimento al domicilio del lavoratore al tempo dell'instaurazione della controversia, atteso anche che tale possibilità consentirebbe allo stesso lavoratore - in contrasto con l'art. 25, comma 1, Cost. - di scegliersi il giudice con il preventivo trasferimento del proprio domicilio.