(massima n. 1)
In tema di competenza territoriale per le controversie in materia di lavoro, il quarto comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 1 L. n. 128 del 1992 e previdente, per le controversie concernenti i rapporti di collaborazione di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., l'attribuzione della competenza al giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante o del titolare di altri rapporti di collaborazione), introduce un foro esclusivo, non alternativo né concorrenziale con gli altri fori indicati dal medesimo art. 413, con la conseguenza che, ove non sia possibile il collegamento suindicato (ad esempio per essere, come nella specie, domiciliato all'estero il lavoratore parasubordinato), non è applicabile la disciplina speciale dettata dagli altri commi dell'art. 413 citato, ivi compresa la disposizione relativa alla inderogabilità della competenza, ma è applicabile la disciplina ordinaria, che può essere derogata per accordo tra le parti a norma dell'art. 28 c.p.c.