(massima n. 1)
Una volta decorso il termine di sei mesi dalla cessazione o dal trasferimento dell'azienda (o della sua dipendenza), il foro del luogo di origine del rapporto di lavoro, alternativamente previsto dall'art. 413 c.c., continua ad essere operante e a prevalere su quello generale delle persone fisiche (e giuridiche) previsto dall'ultimo comma del cit. articolo; ed, ai fini della sua identificazione con il luogo della prestazione lavorativa, ben può essere assunta come circostanza univocamente concludente, in difetto di contrarie risultanze, quella che ivi l'azienda avesse anche la propria sede unica, dove doveva essere manifestata la volontà di assunzione del lavoratore e ricevuta la comunicazione del corrispondente atto di accettazione di quest'ultimo.