(massima n. 1)
In ipotesi di trasferimento (o di usufrutto o affitto) di azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c. (modificato dall'art. 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428), la continuazione, in capo al cessionario (che subentra ex lege nella stessa posizione del cedente), del rapporto di lavoro del lavoratore addetto all'azienda ceduta comporta che, ai fini della determinazione del giudice competente per territorio e con riguardo al foro (avente carattere speciale ed alternativo) del luogo in cui č sorto il rapporto di lavoro, debba individuarsi il luogo di nascita del rapporto con l'originario datore di lavoro, salvo che dagli atti risulti in modo espresso che il rapporto di lavoro del dipendente giā addetto all'azienda ceduta sia stato costituito ex novo con il cessionario. (Nella specie, la Suprema Corte, enunciando il principio suesposto, ha ritenuto di dover prescindere dalla soluzione della questione se, in relazione all'art. 413 c.p.c., il foro dell'azienda e quello della dipendenza debbano essere considerati come due fori distinti o come un unico foro costituito da quello in cui si svolge il rapporto di lavoro).