(massima n. 1)
Nel caso di fusione (anche per incorporazione) fra societą (a seguito della quale si verifica una situazione del tutto analoga a quella della successione universale), qualora l'attivitą imprenditoriale continui a svolgersi nel medesimo luogo in cui veniva esercitata precedentemente, si determina soltanto una modificazione soggettiva nella titolaritą dei beni aziendali senza alcuna cessazione o trasferimento dell'azienda o della dipendenza di questa, onde ai fini della competenza in controversia di lavoro non opera lo speciale criterio di collegamento di cui al comma terzo dell'art. 413 c.p.c., ma deve farsi riferimento al criterio di cui al comma secondo del medesimo articolo, a nulla rilevando che la sede della societą incorporante non si trovi in uno dei luoghi ivi indicati.