(massima n. 1)
In tema di controversie di lavoro, la competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione č sorto il rapporto, ai sensi della prima ipotesi dell'art. 413 secondo comma c.p.c. (nel nuovo testo fissato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533), sussiste anche nel caso in cui risulti successivamente trasferita in altro luogo la sede dell'azienda e la domanda sia stata proposta dopo il decorso di sei mesi da detto trasferimento. Invero, il terzo comma del citato art., il quale stabilisce che la competenza territoriale permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa, purchč la domanda sia proposta entro sei mesi, va riferito esclusivamente agli altri fori alternativi previsti dal secondo comma (luogo in cui si trova l'azienda o la dipendenza alla quale č addetto il lavoratore o presso la quale prestava la sua opera al momento della fine del rapporto) e non anche al «forum contractus»