(massima n. 1)
L'art. 413, secondo comma, c.p.c. nel disporre, per le controversie individuali di lavoro, che competente per territorio č il giudice nella cui circoscrizione č sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale č addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto prevede una serie di fori alternativi concorrenti, fra i quali non č compreso quelle del luogo di svolgimento dell'attivitā di lavoro, ove lo stesso non coincida con uno dei fori espressamente indicati.