(massima n. 1)
In tema di competenza territoriale in ordine alle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, il secondo comma dell'art. 413 (nuovo testo) c.p.c. — di cui è manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., per il fatto che consente anche al datore di lavoro di instaurare la controversia con il lavoratore nel foro dell'azienda ancorché il lavoratore presti servizio in un luogo diverso (vedi Corte Cost. ord. nn. 341 del 1993 e 177 del 1994) — prevede, contemperando il contrapposto interesse delle parti, tre fori speciali (quello in cui è sorto il rapporto, quello dell'azienda e quello della dipendenza in cui il lavoratore è addetto o prestava la sua opera al momento della fine del rapporto) di carattere alternativo senza attribuire valore determinante esclusivo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa.