(massima n. 1)
A norma dell'art. 413 comma secondo c.p.c. le controversie di lavoro possono alternativamente radicarsi a scelta dell'attore sia esso lavoratore o il datore di lavoro presso uno qualsiasi dei tre fori indicati, senza che il luogo dove s'č svolta la prestazione di lavoro possa incidere nel senso di far preferire l'uno o l'altro di detti criteri.