(massima n. 1)
In tema di competenza territoriale nel rito del lavoro, la previsione da parte dell'art. 413 c.p.c. del foro della dipendenza aziendale fa riferimento ad una nozione che non coincide con quella di unità produttiva rilevante ai fini di altre norme di legge e che va identificata in armonia con la ratio della disposizione, mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa alla condizione che l'imprenditore ivi disponga di almeno un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (che può essere rilevante anche in caso di adibizione allo stesso di un solo dipendente). In questo quadro può essere ravvisata la sussistenza di una dipendenza anche presso l'abitazione di un lavoratore dell'azienda, se concorrono elementi qualificanti quali — anche alternativamente —: a) l'esistenza presso tale abitazione di un deposito di beni aziendali aventi un'autonomia strutturale (come nell'ipotesi di cose da destinare al commercio); b) l'esercizio in ordine alla stessa di poteri di direttiva e di controllo del datore di lavoro che vadano oltre le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; c) la rilevanza esterna data dalla conclusione presso di essa di contratti vincolanti direttamente per l'azienda. (Nella specie la S.C., giudicando anche in fatto, ha ritenuto la sussistenza della prima e della terza di tali condizioni rispetto all'abitazione di un capo area, visto che presso di essa erano installate apparecchiature dell'azienda — che ne sosteneva i costi — che assicuravano i collegamenti con la stessa, e che detto lavoratore aveva il potere di concludere contratti — direttamente vincolanti per l'azienda — con clienti e gruppi di acquisto).