(massima n. 1)
In tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, il foro speciale costituito dal luogo in cui si trova l'azienda ex art. 413, secondo comma, c.p.c., va determinato, per le imprese gestite in forma societaria, in riferimento al luogo in cui si accentrano di fatto i poteri di direzione ed amministrazione dell'azienda medesima (di norma coincidente con la sede sociale), indipendentemente da quello in cui si trovano i beni aziendali e nel quale si svolge l'attivitą imprenditoriale. Tale criterio, in mancanza di diverse specifiche disposizioni, si estende all'ipotesi in cui l'azienda appartenga ad un'impresa individuale, dovendosi escludere che, anche in detta evenienza, la sede dove sono tenute le scritture contabili e trovano il loro normale punto di riferimento i rapporti giuridici dell'impresa debba necessariamente coincidere con quella in cui sono collocati i beni aziendali, e restando priva di rilievo l'eventuale coincidenza del foro speciale con quello generale individuato ai sensi dell'art. 18 c.p.c.