(massima n. 1)
Con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti, non possono operare - al fine della determinazione della competenza territoriale - né il foro del luogo in cui è sorto il rapporto (che presuppone un rapporto di lavoro già sorto quantunque in ipotesi poi venuto ad estinguersi), né il foro della dipendenza aziendale (che presuppone il lavoratore già addetto alla dipendenza all'atto dell'estinzione), dovendosi invece fare applicazione unicamente del terzo e residuale criterio previsto dall'art. 413 c.p.c., ossia il foro della sede dell'azienda.