(massima n. 1)
Anche ai fini dell'applicazione dell'art. 413 c.p.c. con riguardo al luogo ove è sorto il rapporto di lavoro, il contratto può considerarsi concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione, prima che l'accettazione della proposta giunga a conoscenza del proponente, soltanto quando, su richiesta di quest'ultimo, e per la natura dell'affare, o secondo gli usi, la prestazione lavorativa debba eseguirsi senza una preventiva risposta alla proposta contrattuale.