(massima n. 1)
Ai fini della competenza territoriale in ordine alla controversia relativa al rapporto di agenzia, il luogo di nascita del rapporto medesimo deve essere individuato in quello in cui, ai sensi dell'art. 1326 c.c., si è perfezionato il contratto con la conoscenza da parte del proponente dell'accettazione da parte dell'agente della proposta, mentre non può assegnarsi rilevanza al luogo d'inizio dell'esecuzione della prestazione dell'agente, salvo che, ai sensi dell'art. 1327 dello stesso codice, il contratto, per espressa richiesta del proponente, debba avere esecuzione senza preventiva risposta, ferma, peraltro, la necessità che la ricorrenza di tale condizione sia provata dall'attore o risulti comunque dagli atti di causa.