(massima n. 1)
In tema di controversie soggette al rito del lavoro, il criterio di collegamento della competenza territoriale costituito dal luogo in cui č sorto il rapporto (art. 413, secondo comma, c.p.c.) č applicabile anche nell'ipotesi di rapporto ad origine non contrattuale ma legale, come quello che s'instaura di diritto, ai sensi dell'art. 6, primo comma, del D.L. 26 settembre 1978, n. 576 (convertito con legge n. 738 del 1978), fra l'agente dell'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa e l'impresa cessionaria del portafoglio della medesima, ed il suddetto luogo va identificato con quello in cui č iniziata l'esecuzione della prestazione.