(massima n. 1)
Il luogo ove la prestazione lavorativa ha avuto inizio è un criterio di collegamento, per individuare il giudice del lavoro territorialmente competente, utilizzabile soltanto quando non è possibile, mancando un'autonoma e distinta fonte del rapporto, identificare il luogo ove questo è sorto, e non già quando invece ne manca la prova, nel qual caso l'attore può scegliere tra gli altri fori indicati dall'art. 413 c.p.c.; altrimenti, ritenendo in ogni caso coincidente il luogo di origine del rapporto con quello di inizio della prestazione lavorativa, si vanificherebbe la previsione del penultimo comma dell'art. 413 c.p.c., a norma del quale, in mancanza di applicabilità dei fori speciali esclusivi, concorrenti tra loro, di cui ai commi precedenti dello stesso articolo, si applica il foro generale di cui all'art. 18 c.p.c. — da intendersi comprensivo, nonostante la limitata locuzione letterale, del foro generale anche delle persone giuridiche, di cui all'art. 19 c.p.c. — sì che, in mancanza di prova sia del foro della dipendenza aziendale ove prestava la sua opera il lavoratore alla data di introduzione della lite, o di cessazione del rapporto, sia di quello di origine del rapporto, è competente il giudice del luogo ove ha sede l'azienda resistente, datrice di lavoro.